Il ddl depositato alla Camera individua 4 diversi profili in base all’impegno di cura
Autore: Salvatore Cortese
In commissione Affari Sociali della Camera il ddl per il riconoscimento e la tutela del caregiver familiare, ossia la persona che assiste e si prende cura dei propri cari, da non confondere con la figura del caregiver professionale (o badante), rappresentato da un assistente familiare che accudisce la persona non autosufficiente, sotto la verifica, diretta o indiretta, di un familiare.
Tra le finalità del provvedimento, oltre a quella di tutela e riconoscimento della figura del caregiver familiare anche quella di attribuire un valore economico alla sua attività, con la previsione di sostegni adeguati volti ad assicurare a tale figura la migliore qualità di vita possibile.
Definizione
Il ddl definisce, anzitutto, la figura del caregiver familiare e l’attività che svolge, distinguendo diversi profili in base all’impegno di cura, attestato nel progetto di vita, nel PAI (progetto individualizzato di assistenza integrata) o negli eventuali piani di intervento previsti a legislazione vigente.
La definizione si basa su due aspetti: la relazione esistente tra il caregiver e la persona assistita e la condizione riconosciuta a quest’ultima.
Per quanto riguarda il primo aspetto, si definisce caregiver familiare la persona maggiorenne che assiste e si prende cura:
- del figlio o di un altro parente entro il secondo grado;
- del coniuge;
- dell’altra parte dell’unione civile o del convivente di fatto, secondo quanto previsto dalla Legge n. 76 del 2016;
- di un affine entro il secondo grado;
- di un parente entro il terzo grado, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104 del 1992.
In relazione al secondo aspetto, alle persone assistite dal caregiver deve essere riconosciuta una o più delle seguenti condizioni:
- disabilità grave;
- titolarità dell’indennità di accompagnamento;
- condizione di non autosufficienza.
Profili differenziati in base all’impegno di cura
Il testo normativo prevede, come detto, diversi profili di caregiver familiare in base all’impegno di cura e all’assistenza prestata. Nello specifico, vengono individuati i seguenti 4 profili:
- caregiver familiare prevalente, contraddistinto da un carico di assistenza uguale o superiore a 91 ore settimanali, convivenza con la persona assistita e condizione di non autosufficienza della persona assistita;
- caregiver familiare convivente, contraddistinto da un carico assistenziale uguale o superiore a 30 ore settimanali o inferiore a 91 ore settimanali;
- caregiver familiare non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a 30 ore settimanali;
- caregiver familiare convivente o non convivente con la persona assistita, con carico assistenziale uguale o superiore a 10 ore settimanali e inferiore a 30 ore settimanali.
Procedura di riconoscimento
La procedura per il riconoscimentodel caregiver familiare deve essere avviata dal soggetto assistito, il quale dovrà presentare apposita domanda all’Inps tramite la piattaforma informatica che l’Istituto renderà disponibile nel proprio sito internet istituzionale entro il 30 settembre 2026. All’istanza dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione resa dal caregiver.
La norma prevede la possibilità di individuare diversi caregiver familiari per la stessa persona assistita anche attraverso il ricorso a più istanze successive.
Se la persona assistita è interdetta o beneficiaria di amministrazione di sostegno, il soggetto cui compete l’avvio della procedura è il tutore o l’amministratore di sostegno con poteri di rappresentanza; se la persona assistita è beneficiaria di curatela o amministrazione di sostegno senza poteri di rappresentanza, l’istanza è presentata dalla persona con disabilità assistita dall’amministratore di sostegno o dal curatore.
La procedura dovrà concludersi nel termine di 30 giorni attraverso il rilascio di un certificato attestante la qualifica di caregiver familiare e l’attribuzione di un profilo.
Contributo economico
L’articolo 13 del ddl prevede, inoltre, un contributo economico in favore dei soggetti rientranti nella nozione di caregiver familiare prevalente, che potrà essere riconosciuto a condizione che le remunerazioni delle eventuali attività lavorative del soggetto non superino i 3.000 euro lordi annui e che il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del medesimo soggetto non superi i 15.000 euro.
Quanto all’importo del contributo, è previsto che lo stesso sia determinato, per ogni trimestre, da appositi decreti del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite delle risorse stanziate fino a un massimo pro capite trimestrale di 1.200 euro (4.800 euro annui).
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