Integrazione al minimo estesa all’assegno ordinario di invalidità contributivo

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L’Inps recepisce la decisione della Corte costituzionale: dal 1° agosto 2025 anche gli assegni ordinari di invalidità liquidati interamente con il sistema contributivo possono essere integrati al trattamento minimo

Autore: Salvatore Cortese

Con la Circolare n. 20/2026, l’Inps ha fornito indicazioni in merito all’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 94/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo, l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.

L’Istituto, pertanto, ha reso noto che la richiamata disposizione cessa di produrre effetti a decorrere dal 10 luglio 2025, giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e che le richieste di integrazione al trattamento minimo già definite in base alla norma dichiarata incostituzionale possono essere riesaminate su richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato. 

Ambito di applicazione

La Sentenza si riferisce all’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222/1984, ossia al trattamento pensionistico non reversibile liquidato nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nei fondi sostitutivi della medesima, nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Prima della sentenza, l’integrazione al minimo era riconosciuta solamente in favore dei titolari dell’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema retributivo e con il sistema misto in presenza dei requisiti richiesti.

L’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità è disciplinata dall’articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 222/1984, secondo cui, qualora l’assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale.

Conseguentemente, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 94/2025, sono integrabili al trattamento minimo anche gli assegni ordinari di invalidità liquidati, sia in regime nazionale che internazionale:

  • con il sistema contributivo, ossia in favore di soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996;
  • in favore di coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo;
  • a carico della Gestione separata anche a seguito dell’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro n. 282/1996.

Decorrenza del trattamento minimo

Dal momento che la Sentenza in oggetto produce effetti dal 10 luglio 2025, l’Inps chiarisce che l’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo, al ricorrere dei requisiti richiesti, è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025 (primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza n. 94/2025), in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva. In assenza di tale dato gli interessati dovranno presentare domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.

Gestione delle domande

Come anticipato, le richieste di integrazione al trattamento minimo già definite in base alla norma dichiarata incostituzionale possono essere riesaminate su richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato. 

A tal proposito, l’Inps fa presente che le indicazioni fornite con la Circolare in commento si applicano, oltre che ai ricorsi inoltrati a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025, anche a tutti i ricorsi anteriormente inoltrati che risultano giacenti e non ancora definiti.

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